Impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) - Deposito attestatinovità
L'installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) richiedono che il responsabile tecnico sia in possesso, oltre che dei requisiti fissati dal d.m. 37/200, anche di un attestato conseguito al temine di un percorso formativo.
L'impresa può depositare l'attestato conseguito dal proprio responsabile tecnico utilizzando la procedura Comunica e trasmettendo una pratica telematica.
> Istruzioni per il deposito degli attestati FER
COS'E'
L’impiantistica riguarda la realizzazione degli impianti per edifici civili ed industriali, soggetti all’applicazione del Decreto Ministeriale 37/2008.
SOGGETTI ABILITATI
Sono assoggettate (D.M. 37/2008) tutte le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono le attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonchè gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Il D.M. 37/2008 si applica agli impianti posti in servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
L’imprenditore (o un responsabile tecnico preposto all’esercizio dell’attività) deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’ art. 4, D.M. 37/2008.
Costuisce requisito una delle seguenti caratteristiche:
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito in una università statale o legalmente riconosciuta utile ai fini dello svolgimento dell’attività
diploma o qualifica di scuola secondaria superiore con specializzazione relativa al settore di attività, seguito da due anni continuativi di inserimento in un'impresa del settore. Questo periodo è ridotto ad un anno per l'attività relativa agli impianti idrici e sanitari, lettera d)
titolo o attestato di formazione professionale seguito da quattro anni consecutivi di inserimento in un´impresa del settore. Questo periodo è ridotto a due anni per l'attività relativa agli impianti idrici e sanitari, lettera d)
tre anni svolti come operaio specializzato in un´impresa del settore nel medesimo ramo d´attività, escluso il periodo di apprendistato ed il periodo svolto come operaio qualificato
periodo di collaborazione di sei anni in qualità di titolare, socio, collaboratore familiare, nell'ambito di imprese abilitate del settore. Questo periodo è ridotto a quattro anni per l'attività relativa agli impianti idrici e sanitari, lettera d)
Riconoscimento dei requisiti acquisiti prima del 5 marzo 1990
Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali i soggetti che, non più iscritti come imprese di installazione di impianti alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1990, n. 46, dimostrino di avere svolto professionalmente l´attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese per una durata non inferiore a un anno, senza scadenza di termini. Legge 25/96 art. 6.
DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati.
E´ fatto obbligo al titolare o al legale rappresentante dell´impresa di rilasciare al committente, al termine dei lavori, una dichiarazione di conformità degli impianti resa sulla base del modello di cui all' allegato I dell'art. 7 del D.M. 37/2008 alla quale devono essere allegati:
il progetto (quando necessario)
la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati
scheda di impianto.
La dichiarazione e gli altri eventuali documenti vanno depositati, dall'impresa installatrice, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, allo sportello unico per l'edilizia del Comune dove ha sede l'impianto.
Lo sportello unico inoltrerà copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio competente per territorio.